Dal 5 luglio ritornano a Pisa e in Toscana i saldi, questa volta nella loro versione estiva. Per due mesi si potranno acquistare a prezzo scontato capi di abbigliamento, calzature e altri prodotti: i consumatori potranno fare acquisti risparmiando e per gli esercenti avranno la possibilità di vendere in una congiuntura economica non felicissima. La legge prevede che i saldi riguardino i prodotti di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o oltre un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda (art. 15 d.lgs 114/98).
La vendita di “fine stagione” è preceduta dalla relativa comunicazione del “proprio” comune. Si ricorda che durante i saldi il consumatore non può avvalersi del diritto di recesso per acquisti effettuati “all’interno dei locali commerciali” (ma può farlo per gli acquisti effettuati online o a domicilio). Per far valere i diritti della garanzia convenzionale (chiamata anche legale) occorre comunicare al venditore il “vizio” di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato) mostrando lo scontrino di acquisto da presentare poi all’esercente che procede alla sostituzione o riparazione del prodotto. Tale garanzia legale copre i “difetti” esistenti al momento della consegna (i vizi di conformità): per esempio si acquista un capo di abbigliamento credendo che abbia determinati requisiti, in quanto comunicati dall’inserviente/gestore/titolare del negozio, quando invece ne ha altri. L’utente ha infine il diritto di provare i capi di abbigliamento, esclusa la biancheria intima: se non è concesso valutate seriamente di rivolgervi altrove.
La garanzia vale dunque anche durante i saldi: se l’esercente formula l’ipotesi contraria, si deve ribadire le previsioni di legge, e se insiste si valuta di rivolgersi altrove.
Nel caso sorgano controversie (il negoziante o il centro assistenza richiedano il pagamento delle riparazioni sostenendo che la garanzia non copre il difetto riscontrato), ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace del tribunale competente. Quando un acquirente desideri avvalersi della garanzia legale per mancanza di conformità del bene acquistato, l’esercente deve provvedere al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione oppure procedere alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto se la riparazione e la sostituzione sono impossibili. Infine nei primi sei mesi dall’acquisto, l’onere della prova del vizio è a carico del negoziante che deve provare che il problema denunciato dal consumatore non esiste.
Per quanto riguarda gli obblighi dell’esercente, questi ha l’obbligo di comunicare per ciascun prodotto venduto in saldo, ovunque sia collocato, il prezzo pieno (in euro), la percentuale di sconto e il prezzo finale scontato (in euro). Inoltre l’esercente deve tenere separata la merce scontata da quella venduta a prezzo pieno. I negozianti che accettano il pagamento tramite carta di credito, sono obbligati ad accettare tale modalità di pagamento anche durante il periodo dei saldi. Nel caso di rifiuto si può segnalare il caso alla società servizi interbancari e a un’associazione di consumatori e non procedere all’acquisto.
Durante i saldi gli esercenti sono liberi di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. Nel caso di sconti che superano il 30%, chiedete se i prodotti ai quali sono applicati sono della stagione o rimanenze di quelle passate.